Fondazione Astigiana
per la Salute del Territorio
TITOLO I
Denominazione sede e durata
Art. 1 – Costituzione, sede e delegazioni
E’ costituita una Fondazione denominata
“FONDAZIONE ASTIGIANA PER LA SALUTE DEL TERRITORIO Ente del Terzo Settore”
in breve
“FONDAZIONE FONDAZIONE ASTIGIANA PER LA SALUTE DEL TERRITORIO ETS
Di tale denominazione la stessa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La Fondazione ha sede legale in Asti.
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Asti non comporta la modifica statutaria, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’art.18 del presente statuto e nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017 e agli altri uffici competenti.
Essa opera nel territorio della provincia di Asti, della Regione Piemonte ed eventualmente nel territorio nazionale.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti delegazioni ed uffici sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile (art. 12 e seguenti incluse relative disposizioni di attuazione).
Art. 2 – Durata
La Fondazione ha durata illimitata.
TITOLO II
Scopi e finalità
Art. 3 – Scopi
La Fondazione è aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale e di solidarietà promuovendo la costituzione di un patrimonio finalizzato alla promozione di attività sanitarie e assistenziali e a favorire lo sviluppo di nuovi sistemi istituzionali per il governo partecipato dei servizi ad alta integrazione socio-sanitaria con particolare attenzione ai servizi legati alla domiciliarità avanzata; intende altresì promuovere, finanziare e sviluppare la ricerca scientifica anche mediante attività di formazione ed aggiornamento del personale, direttamente e/o in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, ivi comprese quelle che essa dovesse direttamente costituire.
La Fondazione, pertanto, intende porre in essere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
La Fondazione sviluppa le proprie attività coordinandosi con l’Azienda Sanitaria Locale AT e collabora con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di riferimento, le associazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore al fine di favorire il benessere dei pazienti/utenti, anche attraverso il miglioramento della qualità e quantità dei servizi offerti ai medesimi, nonché di offrire il supporto agli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi sanitari.
Le attività comunque indirizzate nell’ambito delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Locale AT, svolte in relazione all’oggetto del proprio scopo istituzionale, nel rispetto di quanto sopra indicato con espresso riferimento alle attività di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, che la Fondazione svolge sono le seguenti:
a) favorire l’assistenza e la prestazione di servizi socio sanitari a favore dei soggetti svantaggiati e dei pazienti ricoverati anche per trattamenti prolungati e di riabilitazione;
b) favorire l’offerta di adeguati livelli di assistenza socio sanitaria in tute le sue forme anche per i soggetti deboli sia in regime di residenzialità sia per i malati terminali;
c) contribuire al finanziamento della ricerca scientifica al fine di ampliare l’offerta delle prestazioni socio sanitarie a beneficio delle persone svantaggiate e dei pazienti ricoverati anche per trattamenti prolungati e di riabilitazione;
d) contribuire all’acquisto dei materiali e delle attrezzature per fornire un’assistenza dignitosa anche a chi non ha i mezzi;
e) favorire la ricerca traslazionale, il passaggio della stessa all’applicazione pratica e operativa in ambito nazionale ed internazionale;
f) assistere i pazienti e i parenti degli stessi;
g) collaborare all’ampliamento dei servizi;
h) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione e di educazione socio sanitaria, mediante l’insegnamento dei relativi metodi anche a distanza;
i) attuare i programmi di ricerca scientifica, svolti direttamente, ovvero affidati ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che li svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con appositi regolamenti governativi emanati ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988 n.400;
j) svolgere le attività necessarie alla realizzazione di interventi anche strutturali per investimenti strumentali finalizzati all’erogazione delle prestazioni;
La Fondazione, coerentemente a quanto sopra disposto, contribuisce ad ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi.
Per questo, la Fondazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, con personalità ed istituzioni italiane e straniere che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le manifestazioni organizzate.
Art. 4 – Attività strumentali e attività diverse
la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di fidi, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) acquisire da soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
d) stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
f) stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connessi con gli scopi della Fondazione;
g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
i) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero;
j) sostenere le attività cliniche di studio e ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
k) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamento sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
l) svolgere, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all’uopo costituiti secondo l’ordinamento italiano o enti di altra natura compreso il trust, costituiti secondo ordinamenti stranieri;
m) porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, ad esclusione di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 “Testo Unico in materia bancaria e creditizia”;
n) ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;
o) svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, con le attività di cui all’articolo 3 del presente statuto idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.
La Fondazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.
Art. 5 – Principi ispiratori e attività dei volontari
La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro per i volontari non occasionali e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
TITOLO III
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio minimo della Fondazione ai sensi dell’art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione iniziale, la cui entità è fissata dall’atto costitutivo e costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori;
– dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a patrimonio;
– dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati ad incrementare il patrimonio;
– dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
– da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da enti o privati destinati ad incremento del patrimonio.
– dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
– dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
Qualora il patrimonio minimo risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite l’organo di amministrazione dovrà senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’Ente. In caso di inerzia del sopracitato organo si dovrà attivare l’Organo di Controllo.
Per le obbligazioni dell’Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 7 – Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;
– le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
– i proventi, ricavi, entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di ci, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del D.lgs 117/17;
– i fondi pervenuti mediante raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 117/17,e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
– da eventuali donazioni e contributi o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al patrimonio;
– da eventuali contributi concessi da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e/o internazionali di qualsiasi genere, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
– dai proventi, ricavi, entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017;
– dai ricavi dell’attività accessorie, strumentali o connesse oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette o indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la Fondazione, compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17.
Art. 8 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve, entro il 30 (trenta) aprile, redigere il bilancio consuntivo ai sensi dell’art. 13 del D.Ls. 117/17 e, entro il 30 (trenta) novembre, redigere ed approvare quello preventivo della Fondazione.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 31 (trentun) maggio con la maggioranza di cui all’art.14 del presente statuto e depositato entro il 30 giugno all’Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs 117/17, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì predisporre il bilancio sociale da approvarsi nei termini del bilancio consuntivo e depositarlo all’Ufficio competente entro il 30/06/2020.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indirettamente, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o comunque denominate e fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.Lgs.117/17 durante la vita della Fondazione, a meno che questo non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Il bilancio sociale dovrà contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (ex art.39 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).
TITOLO IV
Membri
Art. 9 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Onorari.
Art. 10 – Fondatori
Assumono la qualifica di Fondatori le persone fisiche o associazioni di persone senza scopo di lucro che hanno sottoscritto, in proprio o in forza di procura speciale, l’atto di costituzione e gli altri soggetti pubblici o privati che hanno partecipato all’atto costitutivo. Tale qualifica, per quanto riguarda le persone fisiche, è vitalizia e non è trasmissibile.
Art. 11 – Partecipanti
Assumono la qualifica di Partecipanti coloro che intervenendo successivamente alla costituzione della Fondazione, ne condividendo le finalità contribuendo al patrimonio della Fondazione con il versamento una tantum o con contributi annuali, mediante apporto di denaro, di beni mobili o immobili, di prestazione d’opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento generale o con apposita delibera.
L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato entro sessanta giorni.
Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
E’ prevista altresì la qualifica di Partecipante onorario attribuita per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante è intrasmissibile.
La qualifica di Partecipante e di Partecipante onorario viene attribuita e si perde a seguito di decadenza dichiarata con apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 – Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, italiani o internazionali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.
I Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.
I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.
Art. 13 – Onorari
Sono Componenti Onorari le persone fisiche o giuridiche a cui la Fondazione riconosce una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità della Fondazione. Il Componente Onorario non è tenuto a versamenti a favore della Fondazione, può partecipare, se invitato, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, non ha il diritto di voto, può esprimere parere non vincolante e non può ricoprire cariche. La qualifica di Componente Onorario è concessa dalla Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione; è valida a vita ma può essere revocata con delibera dello stesso Consiglio insindacabilmente. Il Componente Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione della Fondazione.
Il ruolo di Componente Onorario non è incompatibile con quello di Membro Ordinario o Organizzatore.
Art. 14 – Esclusione e recesso dei membri della Fondazione
L’esclusione di un Fondatore o di un Partecipante deve essere deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto.
Il Partecipante può essere dichiarato escluso:
a) per indegnità;
b) quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione o operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
c) non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
a) per estinzione, se trattasi di ente, a qualsiasi titolo avvenuta;
I Partecipanti, esclusi o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti.
Ai Partecipanti spettano tutti i diritti e gli obblighi previsti nel presente Statuto o derivanti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa o gettino discredito o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.
La qualifica di Sostenitore si perde a seguito di decadenza dichiarata con apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Sostenitore può essere escluso:
a. per indegnità;
b. quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione o operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
c. non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
d. per estinzione, se trattasi di ente, a qualsiasi titolo avvenuta;
I sostenitori decaduti o comunque cessati, non possono richiedere la restituzione delle erogazioni effettuate né rivendicare diritti.
Tutti i membri condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica o la pubblica amministrazione dovranno essere estromessi dalla Fondazione d’ufficio.
Nel caso di enti o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione (dovuta a qualsiasi motivo o titolo);
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori, i Partecipanti e Sostenitori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte richiedendo la cancellazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempre che il richiedente abbia adempiuto alle obbligazioni assunte con la Fondazione.
TITOLO V
Organi sociali
Art. 15 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei fondatori e dei partecipanti;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione (facoltativo);
– l’Organo di Controllo;
Possono essere eventualmente nominati il Segretario e il Tesoriere della Fondazione.
Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo quanto infra previsto per l’Organo di Controllo.
Art. 16 – Assemblea
L’assemblea è composta dai Fondatori, dai Partecipanti.
L’assemblea ha le seguenti competenze:
a) deliberare sull’esclusione dei membri in base a quanto stabilito all’art.14 del presente Statuto;
b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) nominare i componenti dell’Organo di Controllo ed il Presidente dello stesso, deliberare sulla loro revoca e sull’emolumento annuo;
d) deliberare modifiche allo Statuto ed all’eventuale decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
e) deliberare in merito alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f) nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, determinare i poteri e i compensi degli stessi, nonché deliberare sulla loro revoca;
g) in merito all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
h) esprimere pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
i) deliberare su quant’altro stabilito dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. Il luogo di convocazione può essere ovunque nell’ambito del territorio della provincia di Asti.
L’Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri all’atto di adesione della Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti l’ordine del giorno della seduta e deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche su delega) della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti (anche su delega). Ai sensi dell’art.24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ciascun componente può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe scritte, anche in calce all’avviso di convocazione,
Tutti i Fondatori e i Partecipanti hanno diritto di partecipare all’assemblea e a ciascuno di loro spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, tranne quelle relative alla modifica dello statuto e all’esclusione dei Fondatori che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dell’assemblea e quelle di cui agli artt. 25 e 26 del presente Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto.
Art. 17 – Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici nominati dall’Assemblea.
Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, successivamente alla prima nomina avvenuta nell’atto costitutivo, è definito dall’Assemblea, sempre in misura dispari.
Uno degli Amministratori sarà designato dall’Azienda Sanitaria Locale AT, mentre gli altri saranno designati per 2/3 (due terzi) dai Fondatori e per 1/3 (un terzo) dai Partecipanti; qualora non vi siano Partecipanti gli amministratori saranno designati dai Fondatori, fermo restanto la designazione di uno degli Amministratori sempre da parte dell’Azienda Sanitaria Locale AT.
Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell’atto costitutivo della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o cessazione; sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, salvo revoca, da parte di chi li ha nominati, prima della scadenza del mandato. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono cooptati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e durano in carica sino alla scadenza naturale dello stesso.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e’ attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e’ generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio determina, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.
Al Consiglio di Amministrazione svolge la propria attività gratuitamente senza ricevere alcun compenso ne diretto ne indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad esclusione dei poteri di spettanza dell’assemblea in caso di variazioni statutarie e di scioglimento, cessione e trasformazione della Fondazione.
In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a) stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività;
b) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
c) attribuire la qualità di membro Sostenitore, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio stesso con particolare riferimento alle misure minime dei contributi;
d) attribuire la qualifica di Componente Onorario;
e) individuare eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti e affidandone la realizzazione a gruppi operativi dei quali verrà individuato il responsabile;
f) nominare il Presidente e il Vice Presidente; nominare, ove ritenuto opportuno o necessario, il Direttore della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzione e compenso;
g) nominare, ove opportuno, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione;
h) approvare ed adottare il Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
i) costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni o attività;
j) proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all’assemblea;
k) fissare criteri e modalità di erogazione delle rendite;
l) delibera, entro i limiti di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati;
m) determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme di contributo a carico dei membri della Fondazione;
n) predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e provvedere al deposito dello stesso presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno; redigere e depositare annualmente entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio sociale nei casi previsti dall’art. 8 del presente statuto;
o) predisporre annualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
p) propone all’assemblea eventuali proposte in merito allo scioglimento della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto;
q) proporre la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione, in merito alla quale deve deliberare l’assemblea con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo;
r) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l’inquadramento giuridico e il trattamento economico; conferire incarichi professionali.
s) istituire, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico o altri Comitati con funzioni consultive, assegnando loro compiti, attribuzioni e nominando i componenti;
t) può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
u) può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:
– essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
– non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all’estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione.
– ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa.
– provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell’art.48 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs 117/2017.
Art. 18 – Convocazione e quorum
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o di un terzo dei consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione con avviso contenente il giorno, l’ora il luogo e l’ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o meno, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto di voto e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal suo vice o ancora dal consigliere più anziano di carica ovvero, in caso di ulteriore parità, dal consigliere più anziano di età. Delle riunioni è redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario medesimo.
Alle riunioni può partecipare l’Organo di controllo e/o di revisione.
Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’Organo di controllo.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza. Le riunioni che si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione, devono prevedere le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d. che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il segretario.
Art. 19 – Presidente, Vice Presidente e Direttore (facoltativo)
Il Presidente è eletto dal Consigli di Amministrazione nel proprio seno. Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure.
Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli, inoltre, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
Il Vice Presidente svolge attività vicaria al Presidente, in caso di impedimento, con i medesimi poteri. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
Il Direttore, scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza, può essere nominato, ove se ne ravvisi l’opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione a cui risponde del proprio operato, sovraintende alla gestione della Fondazione ed a lui competono la gestione ordinaria, tecnica, amministrativa, organizzativa, del personale e dei collaboratori. Partecipa di diritto con voto consultivo, se non già membro, al Consiglio di Amministrazione, resta in carica per la durata dello stesso ed è rinnovabile.
Art. 20 – Organo di controllo e Revisione
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 la Fondazione deve nominare un Organo di controllo. Esso può essere un forma collegiale o monocratica.
Se collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati
dalle Assemblee dei Fondatori e dei Partecipanti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 15, co. 4, lett. f) e 16, co. 4, lett. b). Al suo interno il Collegio designa il Presidente.
Se monocratico, viene nominato dall’Assemblea.
I componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di revisione. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 2.
L’Organo di controllo e/o revisione può/possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
L’Assemblea determina l’emolumento annuo dei membri dell’Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l’intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 21 Comitati e Comitato Scientifico
1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti ed il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.
2. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento richiederne l’intervento.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
4. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Comitato Scientifico, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
6. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.
Art. 22 – Gratuità delle cariche
Tutte le attività e le funzioni dell’Organo amministrativo, delle Assemblee e dei Comitati della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
La Fondazione, nei casi previsti dall’art. 14 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.
Art. 23 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
Esercitano le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.
Il Segretario e il Tesoriere possono partecipare senza diritto di voto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 24 – Clausola arbitrale della Camera Arbitrale del Piemonte
Qualsiasi controversia deferibile ad arbitri concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura arbitrale ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale regolamento. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.
TITOLO VI
Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio
Art. 25 – Scioglimento
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l’estinzione della Fondazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 3/4 di quelli in carica e provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 26 Fusione della Fondazione
La Fondazione può fondersi, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.
TITOLO VII
Norme transitorie e finali
Art. 27 – Norma di chiusura o norma finale
Per ogni ulteriore definizione dell’attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di apposito documento che disciplini le modalità di funzionamento della Fondazione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile.