Perchè sostenerci
Con il tuo contributo la Fondazione intende fornire il proprio contributo in un’area di crescente bisogno sociale, promuovere, finanziare e sviluppare la ricerca scientifica anche mediante attività di educazione, istruzione, formazione ed aggiornamento del personale, direttamente e/o in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
La Fonazione Astigiana per la salute del Territorio è Ente del Terzo Settore non commerciale iscritto al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore al n. 44286/21.
AI sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 la presente donazione è detraibile dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 30 per cento dell’erogazione liberale, per un importo complessivo massimo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
AI sensi dell’art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 la presente donazione è deducibile nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato dalla persona fisica, dell’ente o della società erogatrice della donazione.
E’ condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l’erogazione delle stesse tramite banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme.
Banca di Asti
Cassa di Risparmio di Asti
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Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla firma, il contribuente indica il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati. Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell’apposito riquadro. Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.
Il sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.